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Studio Cona | regolarizzazione e-fatture|regolarizzazione violazioni formali|irregolarità formali Regolarizzazione e-fatture in ritardo

Regolarizzazione e-fatture in ritardo

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 20.03.2023, n. 6/E, chiarisce che le fatture elettroniche, inviate allo SdI oltre i termini ordinari, ma correttamente incluse nella liquidazione Iva ed i corrispettivi elettronici correttamente memorizzati, non inviati ma inseriti nella liquidazione dell’Iva, sono da ritenersi violazioni formali, e, quindi, regolarizzabili.

 

Per le violazioni constatate nei Pvc, recapitati fino al 31.03.2023, sarà sempre possibile beneficiare delle sanzioni ridotte a 1/18, nel caso in cui si giunga ad una adesione, senza necessità che l’istanza di adesione sia formulata dal contribuente.

 

Mentre per i ricorsi, soggetti a reclamo, nei quali il contribuente si è costituito in giudizio prima della scadenza dei 90 giorni previsti, è solamente possibile effettuare la definizione della lite pagando l’intera imposta e non beneficiando del 90%.

 

Inoltre, nella stessa circolare n. 6/E, vengono forniti chiarimenti in tema di: definizione avvisi bonari, irregolarità formali, ravvedimento speciale, definizione atti di accertamento e definizione liti pendenti.