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Nuova disciplina contribuenti minori

L’attuale criterio di determinazione del reddito d’impresa, ancorché conseguito da contribuenti di modeste dimensioni, è basato sul principio di competenza economica per cui i ricavi realizzati vengono attratti a tassazione a prescindere dal relativo profilo finanziario, cioè del momento in cui le somme vengono materialmente incassate.

 

Detto principio, che costituisce una costante del nostro sistema impositivo, ha originato molteplici difficoltà agli operatori economici i quali si sono visti costretti a versare le imposte (in particolare l’IVA e l’IRPEF) in via anticipata rispetto alla data di effettiva riscossione dei ricavi. 

 

Tale sistema, con l’aggravarsi della crisi economica e finanziaria, ha comportato che alcuni contribuenti hanno dichiarato il relativo debito d’imposta senza saldarlo proprio per carenze finanziarie, subendone le conseguenze sostanziali e sanzionatorie.

 

Di qui la necessità di rivedere i criteri di determianzione del reddito d’impresa. Con l’art. 5 del disegno di legge di Bilancio per il 2017 si è provveduto a ripensare la disciplina relativa ai contribuenti minori, che non optano per la contabilità ordinaria, sotto i profili sostanziale e contabile.

 

In merito, si premette che sono stati confermati i parametri vigenti per la qualifica di “contribuente minore”pur essendo cambiati i criteri di determinazione. In sostanza, fino al prossimo 31 dicembre, ai fini della determinazione dello specifico regime, occorre fare riferimento ai “ricavi conseguiti” (criterio di competenza economica); a decorrere dal prossimo primo gennaio - qualora il disegno di legge non subisca modifiche sullo specifico punto (ipotesi molto difficile) - sarà necessario contabilizzare i ricavi “percepiti” (c.d. criterio di cassa), fatta eccezione per l’ultimo anno di applicazione dei criteri generali vigenti (2016).

 

Restano ferme, invece, le regole di determinazione e imputazione temporale dei componenti positivi e negativi quali le plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, ammortamenti e accantonamenti.

 

Per quanto concerne la soglia massima per sostare nel regime dei contribuenti minori l’ammontare resta fissato in 400.000 euro per le imprese (individuali e società di persone) aventi per oggetto prestazioni di servizi, e 700.000 euro per le imprese che hanno per oggetto altre attività.

Per i soggetti che esercitano, contemporaneamente, prestazioni di servizi e altre attività si fa riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente. In mancanza di una distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizio.

Ai soli fini della disciplina dei contribuenti minori, poi, per ricavi conseguiti nel periodo d’imposta si intendono le somme incassate e annotate nell’apposito registro dei ricavi o delle operazioni non imponibili IVA.

 

Trattasi di una precisazione del tutto inutile una volta optato per l’adozione del principio di cassa. D’altra parte, se le somme saranno incassate ma non registrate l’inadempimento non incide certamente in sede di accertamento sulla determinazione della soglia massima di permanenza nel particolare regime.

Inoltre, riprendendo un criterio ormai consolidato, è stato ribadito che per i rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audio videomagnetici, e per i distributori di carburante, ai fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi semplificati di contabilità, i ricavi percepiti si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni stessi.

 

Infine, per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, i ricavisono costituiti dagli aggi spettanti i rivenditori.