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Collaboratori domestici

 

Collaboratori domestici sempre più diffusi


Vanno per iscritto i contratti superiori a 12 giorni


I collaboratori domestici - Per moltissime famiglie italiane oramai colf e badanti sono indispensabili nella vita quotidiana, tuttavia la loro gestione non è affatto semplice, poiché le famiglie diventano dei veri e propri datori di lavoro. La burocrazia anche in questo ambito è tanta, si va dalle tasse che devono essere versate al fisco, ai contributi previdenziali, quindi il salario, la gestione delle ferie, delle malattie e la risoluzione del rapporto di lavoro con la relativa liquidazione.

 

L’assunzione – Il datore di lavoro deve principalmente verificare i documenti della lavoratrice (siano esse italiane o straniere) per verificare se vi siano le condizioni previste dalla legge per l’assunzione, solamente dopo si potranno definire le mansioni da svolgere, il compenso e concludere il contratto di lavoro. La maggior parte delle colf e delle badanti è di nazionalità extra UE, ne consegue così una serie di adempimenti legati al permesso di soggiorno, in quanto non possono essere assunte persone che ne sono sprovviste. Le lavoratrici straniere devono ricordarsi di rinnovare per tempo il permesso di soggiorno per evitare che il documento scada. Il rinnovo va effettuato almeno 60 giorni prima della scadenza sia per il permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato sia quello per lavoro a tempo determinato. Il nuovo permesso ha durata equivalente a quello scaduto.

 

Più onerosi i contratti a termine - A modificare alcuni aspetti del rapporto tra datore e lavoratore anche nel settore domestico è arrivata nell’estate del 2012 la riforma del lavoro (Legge 92/2012). In diversi casi come per il debutto dell’Aspi, le nuove norme hanno effetto a partire dal 1° gennaio di quest’anno. Nel disegno generale della riforma, volto a premiare le assunzioni a tempo indeterminato, piuttosto che i rapporti flessibili, la legge ha reso più cari i contratti a termine con un aumento dell’1,4% sui contributi per finanziarie la nuova assicurazione sociale per l’impiego. Questo riguarda anche chi assume a tempo una colf o una badante e si traduce in un aggravio dei contributi da 7 a 10 centesimi all’ora.

 

Contratti a tempo – Il contratto a tempo determinato deve essere stipulato in forma scritta, (la forma scritta non è richiesta quando la durata del rapporto di lavoro non supera i 12 giorni di calendario). Da luglio 2012 è possibile instaurare solo il primo rapporto a termine senza necessità di indicare la motivazione, a condizione che si tratti del primo rapporto subordinato tra le parti e che la durata complessiva dei rapporti a tempo è di tre anni massimo.

 

Le ferie – Per ferie si intende il periodo di riposo libero da attività lavorativa, che permetta all’assistente familiare il recupero delle energie fisiche e psichiche. I giorni di ferie sono 26 all’anno e devono essere di regola continuativi. Possono essere frazionate in non più di due volte l’anno (con possibilità di diverso accordo tra le parti). I lavoratori di cittadinanza non italiana possono cumulare i giorni di ferie maturati e non goduti o spostarli, per avere modo di raggiungere il loro Paese di origine.

 

Le festività - I lavoratori domestici hanno diritto a non lavorare nei seguenti giorni: Natale, Santo Stefano, Capodanno, l’Epifania, lunedì di pasqua, la festa della Liberazione, del Lavoro, della Repubblica, Ferragosto, Tutti i Santi e Immacolata Concezione, più il giorno del santo patrono del luogo dove si svolte il rapporto di lavoro. Per questi giorni il lavoratore convivente riceverà la sua retribuzione mensile conteggiata su 26 giorni e lavorerà un giorno in meno. La lavoratrice a ore invece, troverà in busta paga, il pagamento di una festività in più (1/26 della retribuzione globale). Nel caso di prestazione lavorativa nella festività la retribuzione globale di fatto dovrà essere maggiorata del 60%.

 

Fine rapporto di lavoro – In caso di interruzione del rapporto di lavoro, rimane ovviamente l’obbligo di corrispondere al lavoratore il trattamento di fine rapporto TFR determinato secondo quanto previsto dalla Legge 297/1982 sull’ammontare delle retribuzioni percepite nell’anno, comprensive del valore convenzionale di vitto e alloggio. Il totale che ne deriva è diviso per 13,5. Le quote annue accantonate sono incrementate annualmente applicando il coefficiente di rivalutazione composto da una quota fissa dell’1,5 percento annuo, mensilmente riproporzionato, e del 75% dell’aumento del costo della vita accertato dall’Istat.
Il TFR deve essere corrisposto alla cessazione del rapporto di lavoro, il contrato collettivo prevede la possibilità di anticipazioni, su richiesta del lavoratore e per una volta all’anno, nella misura massima del 70% per centro della somma maturata.

 

Se la famiglia va in vacanza – Se la famiglia va in vacanza il collaboratore convivente è tenuto, laddove gli venga richiesto, a seguire il datore di lavoro o la persona a cui presta l’assistenza. Qualora tale impegno sia stato inserito nella lettera di assunzione, al lavoratore non debbono essere corrisposte indennità aggiuntive, se non l’eventuale rimborso delle spese di viaggio sostenute. In caso contrario al lavoratore sarà dovuta per tutti i giorni della trasferta una diaria aggiuntiva pari al 20% della retribuzione minima tabellare giornaliera.