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Riammissione alla rottamazione dei ruoli

Relativamente ai soli carichi definibili compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24.10.2016, per i quali il debitore non è stato ammesso alla definizione agevolata, a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31.12.2016, il medesimo debitore può esercitare nuovamente la facoltà di accedere alla definizione agevolata provvedendo a:

a) presentare, entro il 31.12.2017, apposita istanza all'agente della riscossione, con le modalità e in conformità alla modulistica pubblicate dallo stesso agente della riscossione sul proprio sito Internet entro il 31.10.2017;

 

b) pagare:
1. in unica soluzione, entro il 31.05.2018, l'importo delle predette rate scadute e non pagate. Il mancato,

insufficiente o tardivo pagamento di tale importo determina automaticamente l'improcedibilità dell'istanza;
2. nel numero massimo di 3 rate di pari ammontare, scadenti nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018, le somme:
? affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
? maturate a favore dell'agente della riscossione, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento nonché, a decorrere dal 1.08.2017, gli interessi di cui all'art. 21, c. 1 D.P.R. 602/1973.

Nell'istanza di adesione il debitore deve indicare il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento delle somme e assume il relativo impegno.

A seguito della presentazione dell'istanza:

- sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto della dichiarazione e, sono altresì sospesi, per i carichi oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31.12.2016;

- l'agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione e non può, altresì, proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

 

L'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato tale istanza:
a) entro il 31.03.2018, l'importo delle rate scadute e non pagate;
b) entro il 31.07.2018, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché delle relative

rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Alla nuova definizione agevolata si applicano tutte le disposizioni precedenti, ad eccezione della proroga di un anno dei termini relativi alla rottamazione dei ruoli a favore dei soggetti colpiti dal terremoto verificatosi dal 24.08.2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.